In questo articolo scopriremo le differenze principali tra il divorzio congiunto e il divorzio contenzioso, analizzando costi, procedure e tempi necessari per lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio congiunto si basa su un accordo comune tra i coniugi, mentre quello contenzioso implica un conflitto tra le parti, richiedendo l’intervento del tribunale. Vedremo come queste due modalità influenzano non solo le tempistiche, ma anche i costi e la complessità delle procedure, fornendo una guida pratica per comprendere quale sia l’opzione più adatta in base alla situazione specifica.
Il divorzio può essere di due tipi: congiunto o contenzioso, e in entrambi i casi è necessaria la presenza di un avvocato. Nel divorzio congiunto, tuttavia, i coniugi possono scegliere di essere rappresentati da un solo avvocato. Questo tipo di divorzio è possibile solo quando i coniugi hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti del divorzio, come l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e gli assegni di mantenimento. Solitamente, la procedura si conclude in un’unica udienza, con la sentenza di divorzio che viene emessa in tempi relativamente brevi.
La procedura più veloce per formalizzare un divorzio congiunto è quella attraverso la procedura della negoziazione assistita. Tale procedura è stata introdotta con la legge n. 162/2014 e prevede la possibilità formalizzare il divorzio attraverso la stipula di una convenzione e successivamente, almeno dopo trenta giorni dalla stipula della convenzione, un accordo tra le parti rappresentate dagli avvocati senza la necessità dell’udienza in Tribunale ma solamente un successivo nulla osta o un’autorizzazione da parte della Procura presso il Tribunale Ordinario. Tale procedura si caratterizza per la notevole riduzione del tempo per la formalizzazione degli accordi dopo il raggiungimento degli stessi.
Al contrario, il divorzio contenzioso è richiesto quando i coniugi non riescono a trovare un accordo su tali questioni e si rende necessario l’intervento del Tribunale.La procedura è più articolata, prevedendo un’udienza presidenziale iniziale seguita da diverse udienze istruttorie, al termine delle quali viene emessa la sentenza definitiva. In Italia, le norme che regolano il divorzio nel matrimonio si applicano anche alle unioni civili.
Il divorzio congiunto prevede che il ricorso venga presentato al Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi. Nel caso in cui quest’ultimo risieda all’estero o sia irreperibile, la domanda va presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge richiedente. Se entrambi i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata presso qualsiasi Tribunale in Italia.
Per quanto riguarda i tempi, il divorzio può essere richiesto dopo 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale, oppure dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale. I sei mesi decorrono dalla comparsa davanti al Presidente del Tribunale o dalla data dell’accordo di separazione assistito da avvocati, o ancora dalla data dell’atto concluso davanti all’ufficiale di stato civile.
Una volta emessa, la sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Se non vi sono opposizioni, la sentenza passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.
Documentazione necessaria:
Il divorzio contenzioso è la scelta necessaria quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio, come l’affidamento dei figli o l’aspetto economico. Questa procedura è più complessa rispetto al divorzio congiunto, poiché prevede una prima udienza presidenziale seguita da una serie di udienze istruttorie. Alla fine del processo, il Tribunale emette la sentenza di divorzio.
Il ricorso va presentato al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge resistente. Nel caso in cui quest’ultimo risieda all’estero o sia irreperibile, la domanda può essere presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge richiedente. Se entrambi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata presso qualsiasi Tribunale in Italia.
Il divorzio può essere richiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale, e dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale. I sei mesi decorrono dalla prima comparizione in Tribunale o dalla data dell’accordo di separazione certificato dagli avvocati o dall’ufficiale di stato civile.
Documentazione necessaria per il divorzio giudiziale:
Effetti del Divorzio Contenzioso
La sentenza di divorzio emessa dal Tribunale viene trasmessa all’ufficiale di stato civile e annotata nel Registro dello stato civile del comune in cui è stato trascritto il matrimonio.
Nel caso di matrimonio religioso, la sentenza sancisce la cessazione degli effetti civili, mentre il vincolo religioso rimane inalterato. Per i matrimoni civili, invece, si ha lo scioglimento definitivo del matrimonio, con una serie di conseguenze legali, tra cui:
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