Con l’Ordinanza n. 5972 del 4 marzo 2020 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare l’incidenza del certificato di agibilità (precedentemente detto di abitabilità) sulla compravendita immobiliare.
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Ne consegue che il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra un inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio” ovvero di una cosa per un’altra, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza.
Pertanto, il certificato di agibilità assume un’importanza fondamentale nella compravendita immobiliare, determinando, in assenza dello stesso e in mancanza di rinuncia espressa dell’acquirente, un’ipotesi di inadempimento del venditore.
Diversi sono gli strumenti legali a tutela di entrambe le parti, difatti, laddove si configurasse un’ipotesi analoga a quella descritta, ci si potrà rivolgere allo Studio Legale Fabrizi per conoscere nel dettaglio i risvolti e i rimedi di legge applicabili al caso concreto.