Spesso si parla del contratto preliminare come di un accordo che consente alle persone coinvolte di “fermare” degli affari ai quali sono interessati, pur consentendo loro di acquisire maggiori informazioni.
In particolare, a cosa serve stipulare un contratto preliminare? Sono certamente numerosi i motivi che possono ragionevolmente indurre le parti a servirsi di tale contratto; l’incidenza del vincolo è tale che le parti possono vincolarsi, ambedue (preliminare bilaterale) o soltanto una di essere (preliminare unilaterale) a fissare in modo definitivo un assetto d’interessi già chiarito e accettato nei suoi punti essenziali, ma i cui effetti vogliano, ad esempio, posticipare nel tempo.
Il codice civile, nel disciplinarlo, si limita (i.) a prevedere l’identità di forma tra preliminare e definitivo[1], (ii.) a garantire la sua esecuzione mediante il rimedio giudiziale dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto[2] e (iii.) la trascrizione della domanda diretta ad ottenere tale esecuzione[3].
Recentemente è stata, altresì, introdotta la possibilità di trascrivere – in conservatoria dei registri immobiliari – alcuni tipi di contratti preliminari, tassativamente indicati dal legislatore[4], in modo da garantire un privilegio speciale al promissario acquirente sul bene immobile oggetto del preliminare nel caso di sua mancata esecuzione, nonché una normativa speciale in materia di ipoteca sul bene oggetto del preliminare[5].
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[1] Art. 1351 c.c.
[3] Art. 2652 n.2 c.c.
[4] All’art. 2645 bis c.c., il quale, a sua volta, rinvia all’art. 2643 c.c. che elenca le seguenti ipotesi: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione.
[5] Art. 2825 bis c.c.