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Sai cos’è un brevetto?

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Sai cos’è un brevetto?

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Il “brevetto” è un diritto di esclusiva grazie al quale un’invenzione tecnologica viene tutelata per un periodo di tempo limitato (monopolio temporaneo); il titolare del brevetto, proprio in virtù della tutela riconosciutagli dalla legge, ha il diritto di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale dell’invenzione (produzione, distribuzione, importazione), per tutta la durata della protezione, nel territorio in cui è essa è protetta[1].

Tuttavia, affinché tale importante tutela possa trovare attuazione, l’invenzione deve essere “brevettabile” ossia soddisfare una serie di rigorose condizioni, in particolare:

  1. Novità[2]: l’invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica, non deve essere già accessibile in nessun modo al pubblico e non deve essere mai stata menzionata in pubblicazioni scientifiche, brevetti e domande di brevetto pubbliche, manuali, libri di testo, brochure e depliant commerciali, siti Internet, prodotti in vendita, ma anche in predivulgazioni (di qualsiasi tipo) dello stesso inventore.
  2. Attività inventiva[3]: agli occhi di una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, il “trovato” non deve risultare come un semplice derivato dello stato della tecnica o, in altre parole, non deve risultare come una soluzione tecnica ovvia: si dovrà, al contrario, essere in presenza di un apporto innovativo che si distacchi nettamente dallo stato della tecnica.
  3. Applicabilità industriale[4]: L’invenzione deve avere un’applicazione industriale, essere realizzabile e ripetibile.

Soltanto al ricorrere congiunto di tutti e tre i presupposti sopra elencati sarà possibile avviare la pratica per la protezione dell’invenzione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Se ritieni di aver sviluppato un’idea che soddisfa le tre condizioni e necessiti di assistenza la tutela della stessa, rivolgiti allo Studio Legale Fabrizi per avviare l’iter prima che la stessa idea possa venire depositata da altri.

 

 

[1] Così l’art. 45 del Codice Proprietà Industriale (in breve CPI): “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”

[2] Art. 46 CPI “Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi mezzo.”

[3] Art.48 CPI “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.”

[4] Art.49 CPI “L’invenzione ha applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria compresa l’agricoltura.”

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