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Sai come tutelare il brevetto?

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Sai come tutelare il brevetto?

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Con il precedente post del 20 gennaio 2020, abbiamo descritto cos’è il brevetto (clicca qui per approfondire) e i diritti di “protezione” (in termini di produzione, distribuzione e importazione) che attribuisce al suo titolare.

Oggi, invece, vogliamo spiegare come dare attuazione pratica al brevetto, descrivendo qual é l’iter da seguire affinché il proprietario possa ottenere concreta tutela del suo diritto di esclusiva.

Il presupposto è la concessione del brevetto e, per ottenerlo, occorre depositare la domanda di brevetto che si conclude con l’esame di merito della domanda, il quale avviene all’incirca entro 24-30 mesi dalla data di deposito.

Al riguardo, prima ancora di individuare gli elementi della domanda, è opportuno chiarire che gli effetti del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione della domanda, che avviene – di norma – al 18° mese dalla data di deposito.

Sorge così spontanea una domanda: cosa fare in caso contraffazione fra il deposito della domanda e la sua pubblicazione?

Non c’è da temere, già dal deposito della domanda di brevetto è possibile far valere l’esclusiva contro eventuali contraffattori, ad esempio notificando la domanda di brevetto ancora segreta al contraffattore. In questo caso, nei confronti del soggetto che riceve la notifica, gli effetti della domanda decorrono dalla data della notifica[1].

Passiamo ora ad esaminare brevemente i requisiti di una domanda di brevetto[2], la quale, in particolare, consta delle seguenti parti fondamentali:

  1. Descrizione (con disegni): la descrizione è obbligatoria e generalmente contiene:
  2. Informazioni sul campo tecnico dell’invenzione;
  3. Informazioni sullo stato della tecnica nota;
  4. Un sommario dell’invenzione;
  5. Una breve descrizione dei disegni (se presenti);
  6. Una descrizione dettagliata di una o più forme di realizzazione dell’invenzione;
  7. Eventualmente degli esempi (test o altro, specie per invenzioni chem/biotech);

I disegni invece non sono obbligatori e, ove presenti, costituiscono parte del corpo descrittivo della domanda e servono per “leggere meglio” la descrizione.

  1. Rivendicazioni[3]:

Le rivendicazioni rappresentano l’espressione della volontà del titolare e la richiesta di tutela in termini legali. Sono quindi lo “strumento” per definire l’invenzione protetta, mediante un linguaggio tecnico chiaro e conciso.

  1. Titolo e Riassunto[4]:

Utilizzati a scopo di classificazione e per la ricerca nelle banche dati.

Se intendi tutelare una tua invenzione e vuoi saperne di più, non esitare a contattare lo Studio Legale Fabrizi per approfondire in relazione al caso specifico i profili, le tutele e le conseguenze legali.

[1] Art. 53 CPI

[2] Art. 51 CPI

[3] Art. 52 CPI

[4] Art. 51 co 2 CPI e 160 CPI

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